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Ordinanza — n. 33662/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against expert's false SCIA attestation for architectural violation. Expert liable for false declaration under administrative law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33662/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Trivani's appeal inadmissible, upholding his conviction for false attestation regarding an architectural constraint. Trivani argued that a clerical error in marking a pre-printed form module did not constitute criminal intent, claiming it only generically implicated him. The court rejected this, ruling that experts have a specific duty to verify facts and that the form's explicit warnings on criminal liability negate any claim of mere negligence.

Regesto Legislator

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Art. 483 cod. pen.; Art. 76 d.lgs. n. 445/2000: An expert who falsely attests to the absence of architectural constraints in an administrative application commits the crime of false attestation, as the specific duty of verification and the explicit warnings on criminal liability on the form preclude a defense of mere clerical error or lack of specific intent.

Parole chiave

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false attestation crime expert liability architectural constraints administrative declaration criminal intent SCIA procedure clerical error defense false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
Deve ricordarsi che l'art. 483 cod. pen. punisce chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Art. 76 d.lgs. n. 445 del 2000
art. 483 cod. pen
Deve ricordarsi che l'art. 483 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8921 del 16/02/2021, De Lucia
su tema analogo Sez. 5, n. 8921 del 16/02/2021, De Lucia, n.m.); - sia perché, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, il modulo in rassegna contiene espressi avvisi sulla assunzione di responsabilità penale, come afferma la Corte di appello che ha preso visione del corpo del reato.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIVANI GIOVANNI nato a NAPOLI il 24/05/1958 avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Trivani Giovanni per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché, quale perito industriale iscritto al collegio dei periti industriali della provincia di Napoli, ha attestato falsamente, nella segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) relativa alla installazione di una insegna esterna da ubicare nel negozio di vendita tendaggi di Scarpati Giovanni che la stessa non era installata su un immobile assoggettato a vincolo architettonico a sensi dell'art. 10, comma 3 d. Igs. n. 42/2004 e che pertanto era conforme all'art. 71 del regolamento edilizio del comune di Napoli. Mentre invece quell'immobile era assoggettato a vincolo.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa l'errore su un elemento di fatto idoneo a configurare il reato, ossia l'apposizione di una crocetta su un modulo prestampato contenente una pluralità di caselle da compilare.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo proposto è manifestamente infondato. Deve ricordarsi che l'art. 483 cod. pen. punisce chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. L'art. 76 del d.lgs. n. 445 del 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) incrimina chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimandando al codice penale e alle leggi speciali in materia ai fini sanzionatori, ergo risponde del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., il tecnico che, in sede di presentazione di una SCIA, attesti falsamente che un immobile non è assoggettato a vincolo storico architettonico, quando invece lo è.

La tesi di un preteso errore di fatto, incidente sul dolo nella apposizione di una "crocetta" sulla casella di un modulo prestampato — che, secondo il ricorrente "solo genericamente responsabilizzava il sottoscrittore" — si appalesa insostenibile: - sia perché la Corte di appello ha preso visione del "corpo del reato" e ha evidenziato che il modulo in questione conteneva l'avviso circa la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445 del 2000; - sia perché la dichiarazione viene resa da un tecnico, dunque da una persona esperta del settore e qualificata, e riguarda proprio una delle condizioni fondamentali per l'accoglimento della SCIA, quale è la non sottoposizione del bene a vincoli di tutela; - sia perché l'obbligo, normativamente imposto, di dichiarare il vero involge specifici doveri di verifica di corrispondenza (cfr. su tema analogo Sez. 5, n. 8921 del 16/02/2021, De Lucia, n.m.); - sia perché, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, il modulo in rassegna contiene espressi avvisi sulla assunzione di responsabilità penale, come afferma la Corte di appello che ha preso visione del corpo del reato.

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elis