Italian Court dismisses appeal against conviction for possession of false identity and health cards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Francesco Scognamiglio and Michela Migliaccio inadmissible. The defendants argued that the appellate court failed to address specific grounds for acquittal and imposed an excessively severe sentence without conditional suspension. The court rejected these claims, ruling that the defendants had only appealed the sentence and that the lower court properly evaluated the evidence of false document possession and the defendants' criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must be admissible and grounded in specific procedural or substantive errors; generic complaints about sentence severity or lack of conditional suspension do not constitute valid grounds for appeal when the first instance judgment has already substantively addressed the charges.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOGNAMIGLIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/06/1978 MIGLIACCIO MICHELA nato a NAPOLI il 23/06/1978 avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Scognamiglio Francesco e Migliaccio Michela per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. (per il possesso di falsi documenti di identità validi per l'espatrio) e di cui agli artt. 477-482 cod. pen. (in relazione al possesso di false tessere sanitarie).
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: con il primo fa rilevare che gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello diversi dalla pena il che avrebbe imposto al giudice di secondo grado di motivare in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo si duole della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e del diniego della sospensione condizionale della pena spettante alla Migliaccio alla luce del comportamento processuale.
3. I ricorsi sono inammissibili.
4. Il primo motivo esula dal novero di quelli deducibili ed è del tutto sganciato dalla realtà processuale. Come osserva la Corte di appello gli imputati avevano proposto gravame unicamente sul punto del trattamento sanzionatorio, dunque non esistevano motivi di appello diversi da quelli sulla pena che potessero formare oggetto della rinuncia che, quindi, era inutiliter data. La Corte di appello non si è limitata a verificare l'insussistenza di cause che potessero dare luogo a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (cause che peraltro i ricorrenti non individuano), ma ha vagliato nel merito l'accusa, confermando il giudizio di responsabilità degli imputati, peraltro pacifico dato che gli stessi sono stati trovati in possesso dei documenti falsi.
5. Anche il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili e si rivela generico laddove ignora la risposta già fornita dalla Corte di appello. La pena inflitta agli imputati è congrua alla luce della gravità della condotta di falsificazione, prodromica alla commissione di ulteriori condotte truffaldine connesse al conseguimento di rimborsi Irpef; e alla luce della personalità degli imputati gravati da precedenti condanne. La concatenazione delle condotte illecite non consente di formulare una prognosi favorevole circa l'astensione della Migliaccio dalla commissione di ulteriori reati.
5. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elis ett Morosini Stefig?