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Ordinanza — n. 33659/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33659/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33659/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Di Blasi Lorenzo per il reato di furto tentato pluriaggravato (capo A) e, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato colpevole anche del reato di danneggiamento di cui al capo B) in ragione della perdurante rilevanza penale della condotta (concernente un bene esposto alla pubblica fede) anche dopo il decreto legislativo n. 7 del 2016; sulla pena di anni due di reclusione ed euro 250 di multa stabilita per il delitto sub A) ha quindi apportato un aumento di pena di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa per il reato sub B) ex art. 81 comma secondo, cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33659/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7 del 2016; sulla pena di anni due di reclusione ed euro 250 di multa stabilita per il delitto sub A) ha quindi apportato un aumento di pena di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa per il reato sub B) ex art. 81 comma secondo, cod. pen.

Parole chiave

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altri reati tentato furto risarcimento per atto illecito infrazione molto grave reato di pirateria della strada dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI LORENZO nato a MESSINA il 15/01/1991 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Di Blasi Lorenzo per il reato di furto tentato pluriaggravato (capo A) e, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato colpevole anche del reato di danneggiamento di cui al capo B) in ragione della perdurante rilevanza penale della condotta (concernente un bene esposto alla pubblica fede) anche dopo il decreto legislativo n. 7 del 2016; sulla pena di anni due di reclusione ed euro 250 di multa stabilita per il delitto sub A) ha quindi apportato un aumento di pena di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa per il reato sub B) ex art. 81 comma secondo, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata risposta ai motivi di appello in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato e trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso, ritrascrivendo i motivi di appello, devolve alla Corte di cassazione questioni di fatto esulanti dall'orizzonte cognitivo del giudizio di legittimità; evita di confrontarsi con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici, spiega le ragioni poste a sostegno della affermazione di colpevolezza, nonché i criteri utilizzati per la determinazione della pena. D'altra parte quelle risposte che il ricorrente reputa omesse si rinvengono agevolmente nel testo della motivazione. 4.1. L'imputato è stato identificato dal testimone oculare come uno degli autori del tentato furto; suo, peraltro, era il mezzo utilizzato da coloro che hanno cercato di impossessarsi dello scooter parcheggiato lungo la via pubblica, poi danneggiato. 4.2.

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) La Corte di appello indica la gravità del fatto come il criterio guida nella determinazione della pena-base di anni due di reclusione e di euro 250 di multa, entità sensibilmente inferiore rispetto alla media edittale prevista per il tentato furto pluriaggravato, con un ulteriore aumento di appena un mese di reclusione ed euro 50 di multa per il reato di danneggiamento.

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere e tensore Il Presidente Elisabetta rosini