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Ordinanza — n. 33658/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33658/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33658/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la 7- condanna di Lin Changso per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. per aver detenuto in un magazzino, per la successiva vendita, un rilevante numero di merce recanti marchi contraffatti: 22.116 scarpe con marchio Nike Silver, 168 scarpe con marchio Nike Air Max, 4.615 solette rimuovibili per le scarpe Nike Silver e 252 solette per le Nike Air Max, 302 pezzi di finta pelle con marchio Luis Vitton; mentre ha ridotto la pena inflitta a mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 175 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. per aver detenuto in un magazzino, per la successiva vendita, un rilevante numero di merce recanti marchi contraffatti: 22.116 scarpe con marchio Nike Silver, 168 scarpe con marchio Nike Air Max, 4.615 solette rimuovibili per le scarpe Nike Silver e 252 solette per le Nike Air Max, 302 pezzi di finta pelle con marchio Luis Vitton; mentre ha ridotto la pena inflitta a mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa.

Parole chiave

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altri reati violazione semplice della LCStr contraffazione di merci sanzione penale precedenti penali rilevanti altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la 7- condanna di Lin Changso per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 175 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., per non avere il giudice di merito considerato tutti gli elementi di cui all'art.
art. 133 cod. pen
pen., per non avere il giudice di merito considerato tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..
art. 611 cod. proc. pen
Il difensore ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UN CHANGSONG nato a ZHEJIANG( CINA) il 10/10/1971 avverso la sentenza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; \ N N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la 7- condanna di Lin Changso per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. per aver detenuto in un magazzino, per la successiva vendita, un rilevante numero di merce recanti marchi contraffatti: 22.116 scarpe con marchio Nike Silver, 168 scarpe con marchio Nike Air Max, 4.615 solette rimuovibili per le scarpe Nike Silver e 252 solette per le Nike Air Max, 302 pezzi di finta pelle con marchio Luis Vitton; mentre ha ridotto la pena inflitta a mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., per non avere il giudice di merito considerato tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. Il difensore ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale insiste nel motivo di ricorso, sostenendo che esso rientra nei canoni dell'art.606 cod. proc. pen. e che la richiesta di inammissibilità della Procura generale è infondata. Chiede l'accoglimento del ricorso, in subordine la trattazione del ricorso in pubblica udienza per una più approfondita analisi dei motivi di ricorso o di voler assegnare il ricorso ad altra sezione della Suprema corte per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va premesso che il ricorso è stato assegnato alla settima sezione dal magistrato addetto all'Ufficio Spoglio e che non vi è alcuna richiesta di inammissibilità della Procura generale, ma solo un atto a firma del medesimo magistrato che dà conto delle ravvisate ragioni di inammissibilità. L'udienza della settima sezione si svolge in camera di consiglio e non è prevista trattazione in pubblica udienza.

5. La doglianza si fonda sull'erroneo presupposto che il giudice sia tenuto a valutare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.; mentre invece il diniego del beneficio in parola può essere motivato valorizzando anche un solo elemento ostativo. Nella specie la Corte di appello ha tenuto conto de: "la cifra non minima di gravità del fatto sotto il profilo oggettivo"; "le riprovevoli modalità con cui è stata realizzata la condotta". Si tratta di motivazione congrua, immune da vizi logici.

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigli re estensore 7z. Il Presidente Elisab a Morosini StefFT Pal 3 3- DEPOSITAT