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Ordinanza — n. 33657/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33657/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33657/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado: i !i - ha confermato la condanna di Pancionete\mabile per i reati di minaccia grave, commessi armeggiando, prima, con un coltello e poi puntando una pistola contro la persona offesa; - prosciolto l'imputato dal reato di lesioni personali, perché estinto per remissione di querela; - ridotto la pena ad euro 200 di multa.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 24 cod. pen; Ordinanza — n. 33657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo cod. pen., in relazione all'art.339 cod. pen. richiede che la minaccia sia compiuta con l'uso di un'arma (e la pistola è certamente un'arma), in ragione del maggior potere intimidatorio che la condotta assume, non è invece richiesta l'ulteriore condizione che la pistola sia carica ed effettivamente funzionante (anche perché può essere impiegata come strumento lesivo in vari modi). È pacifico che l'agente, quando punta una pistola verso una persona, sa di usare un'arma, non rilevando la sua consapevolezza della inidoneità lesiva.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale violazioni della legge sulle armi pene e misure esplosivi e articoli pirotecnici reati violenti parità delle armi

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
L'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo cod.
art. 24 cod. pen
pen.; - l'applicazione di una pena eccessiva, pari a sei volte il minimo irrogabile ex art. 24 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANCIONE AMABILE nato a CHIANCHE il 02/10/1942 avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; --N NNNN

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado: i !i - ha confermato la condanna di Pancionete\mabile per i reati di minaccia grave, commessi armeggiando, prima, con un coltello e poi puntando una pistola contro la persona offesa; - prosciolto l'imputato dal reato di lesioni personali, perché estinto per remissione di querela; - ridotto la pena ad euro 200 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: - affermazione di responsabilità dell'imputato per: la mancanza grafica della motivazione circa la minaccia con il coltello; la circostanza che l'imputato non avrebbe utilizzato il coltello per la minaccia ma si sarebbe limitato ad impugnarlo intimando ai presenti di "stare zitti"; il fatto che la pistola era priva del caricatore e quindi difettava l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; - l'applicazione di una pena eccessiva, pari a sei volte il minimo irrogabile ex art. 24 cod. pen. e il contrasto logico di tale determinazione rispetto al riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Alle pagine 4 e 5 la Corte di appello riassume il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito come l'imputato avesse minacciato Pisaniello dapprima con un coltello e successivamente con una pistola. Secondo ius receptum il reato di minaccia aggravato dall'uso dell'arma è integrato allorché la minaccia verbale sia accompagnata dall'ostentata presenza di un'arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità, così da rendere credibile che essa possa essere adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6496 del 14/12/2011, dep. 2012, Fantoni, Rv. 251949 che si è pronunciata in una fattispecie di coltello a serramanico la cui lama è rimasta ripiegata nel manico).

L'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo cod. pen., in relazione all'art.339 cod. pen. richiede che la minaccia sia compiuta con l'uso di un'arma (e la pistola è certamente un'arma), in ragione del maggior potere intimidatorio che la condotta assume, non è invece richiesta l'ulteriore condizione che la pistola sia carica ed effettivamente funzionante (anche perché può essere impiegata come strumento lesivo in vari modi). È pacifico che l'agente, quando punta una pistola verso una persona, sa di usare un'arma, non rilevando la sua consapevolezza della inidoneità lesiva.

Mutuando quanto affermato dalle Sezioni Unite dalla Corte di cassazione in tema di "pistole giocattolo" (vale a dire oggetti che hanno la parvenza di armi ma sono inoffensive), il relativo uso o porto assume rilevanza penale quando mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene, tra gli altri, nei casi di minaccia aggravata (Sez. U, n. 3394 del 06/03/1992, Ferlotti, Rv. 189520).

5. Il secondo motivo esula dal novero di quelli previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. La misura della pena (euro 200 di multa) è irrisoria. Non è ravvisabile alcun contrasto logico tra l'entità della pena e la concessione dei benefici di legge, dato che è la legge a stabilirne i limiti edittali di applicazione.

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore _ Il Presidente Elisabet a Morb