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Ordinanza — n. 33656/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33656/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33656/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Braidic Pamela e Braidic Dora per il furto di due pistole, gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 15.000,00 euro, realizzato introducendosi nell'abitazione di due anziani coniugi.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33656/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorrono le imputate, tramite i rispettivi difensori. Entrambe deducono vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle ricognizioni fotografiche effettuate; Braidic Dora si duole anche della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore di Braidic Dora ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale insiste nei motivi di ricorso, illustrandoli e sostenendo che rientrano nei canoni dell'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritti degli anziani imputazione di furto perizia per accertamento dell'età protezione degli adulti assicurazione contro il furto assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Il difensore di Braidic Dora ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
con la quale insiste nei motivi di ricorso, illustrandoli e sostenendo che rientrano nei canoni dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC PAMELA nato a BADIA POLESINE il 17/04/1983 BRAIDIC DORA nato a VERONA il 17/01/1978 avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; s

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Braidic Pamela e Braidic Dora per il furto di due pistole, gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 15.000,00 euro, realizzato introducendosi nell'abitazione di due anziani coniugi.

2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, tramite i rispettivi difensori. Entrambe deducono vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle ricognizioni fotografiche effettuate; Braidic Dora si duole anche della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore di Braidic Dora ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale insiste nei motivi di ricorso, illustrandoli e sostenendo che rientrano nei canoni dell'art. 606 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Le ricorrenti, sotto l'apparente denuncia del vizio di motivazione, mirano a sottoporre alla Corte di cassazione una rinnovata valutazione del materiale probatorio e in specie delle ricognizioni fotografiche, reiterando una censura già disattesa dal giudice di secondo grado sulla scorta di motivazione immune da vizi (cfr. pag. 4). Va escluso che il sindacato di legittimità possa spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo, dato che la natura dell'indagine di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione del compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni.

5. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie la Corte di appello ha ritenuto ostative la gravità dei fatti e la pericolosità delle imputate che hanno agito nonostante la presenza delle persone offese, sottraendo anche due armi da fuoco "nella considerazione della loro utilità".

6. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consiglior estensore Il Presidente Elisabgk Morosini Stefaol•Palk