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Ordinanza — n. 33655/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33655/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33655/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Maffettone Raffaele per il reato di lesioni personali gravi commesso ai danni di Schiavone Ercoli Mauro e consistito nel colpire la persona offesa con pugni al volto da cui derivava un indebolimento permanente dell'organo della vista.

Regesto Legislator

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art. 52 cod. pen, art. 583 cod. pen; Ordinanza — n. 33655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 52 cod. pen.; ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.; diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 cod. pen. e 62-bis cod. pen.; erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena.

Parole chiave

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impatto visivo lesione al polso causalità della lesione alla spalla lesioni conseguenti corresponsabilità della vittima lesioni personali a minore

Disposizioni normative citate

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art. 52 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 52 cod. pen.; ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.
art. 583 cod. pen
pen.; ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.; diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFETTONE RAFFAELE nato a PALMA CAMPANIA il 04/04/1963 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; e i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Maffettone Raffaele per il reato di lesioni personali gravi commesso ai danni di Schiavone Ercoli Mauro e consistito nel colpire la persona offesa con pugni al volto da cui derivava un indebolimento permanente dell'organo della vista.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 52 cod. pen.; ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.; diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 cod. pen. e 62-bis cod. pen.; erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le doglianze proposte reiterano censure di merito già sollevate dinanzi alla Corte di appello e da questa disattese sulla base di una lineare e adeguata motivazione con la quale il ricorrente evita di misurarsi: - il fatto viene ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, confortate dalla deposizione di Longhena, testimone oculare del fatto, estraneo alle parti, il quale ha riferito che di aver visto l'imputato scendere dalla propria autovettura e colpire Schiavone con pugni al volto; - l'indebolimento permanente dell'organo della vista era stato accertato dal perito, che aveva rilevato una irregolarità pupillare con alterata fotoreagenza al fotostimolo; - la provocazione era inesistente, dato che la reazione verbale poco educata della persona offesa era dipesa dal fatto che Maffettone gli aveva tagliato la strada, mettendone in pericolo l'incolumità.

Il motivo sulla commisurazione della pena è nuovo e comunque non individua alcun vizio motivazionale. Mentre, quanto alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nella specie la Corte di appello ha ritenuto ostativa la circostanza che l'imputato era già gravato da una precedente condanna.

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigli re estensore Il Presidente Elisa etta Morosini