Ordinanza — n. 33654/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Ravasio Francesco per il reato di furto, aggravato da violenza sulle cose. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La prova della riconducibilità del fatto all'imputato sarebbe tratta da circostanze neutre: la titolarità dell'autovettura utilizzata dall'autore del furto non proverebbe nulla dato che avrebbe potuto essere utilizzata da un terzo; non spettava all'imputato allegare la relativa circostanza poiché il diritto al silenzio è espressione del diritto di difesa; l'assenza da casa dell'imputato è dato privo di valore probatorio. Il difensore ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale insiste nel motivo di ricorso, sostenendo che esso rientra nei canoni dell'art.606 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33654/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La prova della riconducibilità del fatto all'imputato sarebbe tratta da circostanze neutre: la titolarità dell'autovettura utilizzata dall'autore del furto non proverebbe nulla dato che avrebbe potuto essere utilizzata da un terzo; non spettava all'imputato allegare la relativa circostanza poiché il diritto al silenzio è espressione del diritto di difesa; l'assenza da casa dell'imputato è dato privo di valore probatorio. Il difensore ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale insiste nel motivo di ricorso, sostenendo che esso rientra nei canoni dell'art.606 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASIO FRANCESCO nato a BERGAMO il 03/10/1970 avverso la sentenza del 19/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Ravasio Francesco per il reato di furto, aggravato da violenza sulle cose.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La prova della riconducibilità del fatto all'imputato sarebbe tratta da circostanze neutre: la titolarità dell'autovettura utilizzata dall'autore del furto non proverebbe nulla dato che avrebbe potuto essere utilizzata da un terzo; non spettava all'imputato allegare la relativa circostanza poiché il diritto al silenzio è espressione del diritto di difesa; l'assenza da casa dell'imputato è dato privo di valore probatorio. Il difensore ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale insiste nel motivo di ricorso, sostenendo che esso rientra nei canoni dell'art.606 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Le doglianze proposto mirano a una rivalutazione del materiale probatorio e si fondano su allegazioni assertive. Con motivazione immune da vizi logici la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per i seguenti convergenti elementi: - l'autore del furto ha utilizzato una autovettura di proprietà e nella disponibilità dell'imputato; - non risulta che l'imputato avesse ceduto la vettura a terze persone, poiché neppure lui lo ha riferito; - a distanza di circa mezz'ora dalla perpetrazione del reato, verso le ore quattro della mattina, i Carabinieri si sono recati presso l'abitazione dell'imputato, senza trovare né Ravasio né la sua autovettura a conferma che nel medesimo torno di tempo del furto la vettura era in uso al suo proprietario.
5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presi