Ordinanza — n. 33653/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Amoni Morad per il tentato furto di un farmaco dall'ambulatorio medico della casa circondariale. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della esimente di cui all'art. 54 cod. pen.; alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 33653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della esimente di cui all'art. 54 cod. pen.; alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e della recidiva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMONI MORAD nato il 12/07/1986 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Amoni Morad per il tentato furto di un farmaco dall'ambulatorio medico della casa circondariale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della esimente di cui all'art. 54 cod. pen.; alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Le doglianze proposte reiterano censure di merito già sollevate dinanzi alla Corte di appello e da questa disattese sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali: - non vi era nessun elemento dimostrativo vuoi del fatto che l'imputato versasse in condizioni talmente gravi da non poter attendere l'arrivo del medico (sopraggiunto immediatamente dopo il fatto) vuoi della circostanza che il malessere dell'imputato fosse eliminabile o attenuabile con l'assunzione del Ritovil; - il reato ha avuto ad oggetto un bene di proprietà pubblica che si trovava in un ufficio pubblico (è inconferente la giurisprudenza citata dalla difesa, anche con il ricorso per cassazione, sul diverso tema della aggravante della esposizione a pubblica fede); - il riconoscimento della recidiva viene ancorato a una corretta valutazione dei presupposti formali e sostanziali della stessa, quale sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità alla luce dei recenti e reiterati precedenti penali specifici risultanti dal casellario giudiziale per reati contro il patrimonio (rapine e furto).
5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consiglie e etensore Il Presidente Elisabe rosini St F I 10