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Ordinanza — n. 33652/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33652/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33652/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Brescia ha pronunciato sentenza nei confronti di Fusari Massimo, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 640, 497-ter e 347 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen., da ritenersi assorbito in quello di truffa; alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di quella di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 347 cod. pen, art. 599 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 640, 497-ter e 347 cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen., da ritenersi assorbito in quello di truffa; alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di quella di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione contraffazione di merci pena massima revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Brescia ha pronunciato sentenza nei confronti di Fusari Massimo, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt.
art. 347 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod.
art. 599 cod. proc. pen
La Corte di appello di Brescia ha pronunciato sentenza nei confronti di Fusari Massimo, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSARI MASSIMO nato a OFFANENGO il 01/06/1966 avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAL dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia ha pronunciato sentenza nei confronti di Fusari Massimo, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 640, 497-ter e 347 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 347 cod. pen., da ritenersi assorbito in quello di truffa; alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e di quella di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019; Mariniello, Rv. 276102). Nella specie l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli sulla entità della pena, che sono confluiti nell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., recepito dalla Corte di appello. Ergo le doglianze qui proposte sono inammissibili perché hanno già formato oggetto di rinuncia in sede di appello.

5. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab orosini Stefr o Patta__ (