Ordinanza — n. 33647/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lodi ha condannato Peirazzini Antonio, alla pena sospesa di C 3.500,00 di ammenda, in ordine ai reati di cui all'art. 71 comma 4 lett. a), 18 lett. e), 63 comma 1, del d.lgs n. 81 del 2008, commessi in Borghetto Lodigiano il 13/07/2013. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione con il quale chiedeva l'assoluzione dai reati perché avrebbe adempiuto a tutte le prescrizioni impostit_daVASL e si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art. 568 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33647/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRAZZINI ANTONIO nato a BORGHETTO LODIGIANO il 07/09/1942 avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lodi ha condannato Peirazzini Antonio, alla pena sospesa di C 3.500,00 di ammenda, in ordine ai reati di cui all'art. 71 comma 4 lett. a), 18 lett. e), 63 comma 1, del d.lgs n. 81 del 2008, commessi in Borghetto Lodigiano il 13/07/2013.
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione con il quale chiedeva l'assoluzione dai reati perché avrebbe adempiuto a tutte le prescrizioni impostit_daVASL e si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione (Sez.
U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336: "In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico.
Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità"). h È pertanto inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481;
Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa, Rv. 217524).
5. Nel caso in esame, dal nomen iuris attribuito all'atto di impugnazione e dal contenuto del gravame, emerge che intenzione indiscutibile dell'interessato è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione, in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito come evincibile dalla semplice lettura delle conclusione assolutoria insindacabili in sede di legittimità, sulla base dei quali viene fondata la richiesta di assoluzione in virtù di una rilettura del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale.
Quanto alla doglianza con cui si lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. rileva il Collegio che l'imputato non aveva chiesto l'applicazione in sede di conclusioni (vedi verbale in data 11/11/2020) e trattandosi di sentenza emessa in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione di legge, il motivo di ricorso con il quale chiede alla Corte di cassazione l'applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. non è proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazione ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio