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Ordinanza — n. 33646/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33646/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33646/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano con la quale Tiziano Marini stato condannato, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs n. 74 del 2000 (capo A), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B) e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C), quale legale rappresentante della M.T. Auto s.r.I., negli anni 2015 e 2016.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33646/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. esso è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi e dei precedenti penali dell'imputato.Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Parole chiave

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responsabilità penale responsabilità penale dei minori malattie gravi reati penali gravi circostanza aggravante inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI TIZIANO nato a CREMONA il 13/08/1966 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano con la quale Tiziano Marini stato condannato, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs n. 74 del 2000 (capo A), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B) e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C), quale legale rappresentante della M.T. Auto s.r.I., negli anni 2015 e 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente soggetto che sarebbe stato una mera "testa di legno", che aveva assunto la carica formale in modo inconsapevole.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è comunque manifestamente infondate. La sentenza impugnata con motiva logica e aderente ai dati processuali, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato che la prospettazione difensiva ora nuovamente riproposta circa l'inconsapevole assunzione della carica formale di legale rappresentante, si infrangeva a fronte di circostanze obiettive che dimostravano l'opposto.

Il lungo lasso di tempo in cui il ricorrente aveva assunto la carica sociale (2014-2017) anche dopo la morte del Gobbi, amministratore di fatto, l'essere la società da lui amministrata, una mera cartiera senza sede sociale, mezzi e strutture operative, elementi che, secondo la corte territoriale, destituivano di fondamento la tesi difensiva che risulta anche manifestamente infondata alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui la consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all'atto della sottoscrizione della dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia.

La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferiscono le condotte di reato - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare H meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579; Sez. 3, n. 28720 del 10/03/2016, Riva, non mass.;

Sez. 3, n. 9853 del 02/12/2015, Mondino, n.m.).

4. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. esso è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi e dei precedenti penali dell'imputato.Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo dell'assenza di elementi positivi di valutazione che neppure il ricorrente allega nel ricorso e in ragione dei precedenti penali.

5. Infine, manifestamente infondata, ed anche generica, è la doglianza con cui lamenta il trattamento sanzionatorio eccessivo. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata dà atto che la pena base per il reato più grave (art. 8 cit.) è stata determinata nel minimo edittale, con minimo aumento per la continuazione. Trattasi di motivazione immune da rilievi di illogicità e rispetto alla quale il ricorrente neppure si confronta compiutamente nel ricorso per cassazione nel quale si limita a mere enunciazioni di principi in materia di commisurazione della pena.

6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 9 luglio 2021 Il Con i -stensore Il Presidente Eman ela