Ordinanza — n. 33642/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIZZIO ANTONINO nato a SPADAFORA il 05/01/1967 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RITENUTO IN FATTO 1. - La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con la quale Lizzio Antonino era stata condannato, alla pena di venti giorni di arresto e C 10.000 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 93- 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001, per avere realizzato una nuova costruzione in muratura con copertura in tegole, in mancanza di permesso a costruire e in violazione delle norme antisismiche. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per non avere tenuto conto della documentazione prodotta che avrebbe potuto determinare l'assoluzione dal reato edilizio e carenza di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria volta ad acquisire elementi fondanti l'assoluzione dell'imputato per effetto del c.d. accertamento di conformità ex art. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive di quelle già devolute nei motivi di appello e da quel giudice ampiamente valutati e congruamente disattese ed anche prive della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato edilizio (nessuna censura viene svolta con riguardo alla violazione della normativa antisismica che comunque non potrebbe essere estinta per rilascio di concessione in sanatoria) ed è congruamente argomentata la ragione per la quale non era ravvisabile l'estinzione del reato per effetto di un rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ora accertamento di conformità, ai sensi degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001. Sul punto il ricorso non coglie nel segno ed è anche privo di specificità laddove non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato atto che, sulla base della documentazione prodotta, il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 cit. con riferimento all'opera per la quale era stata avanzata richiesta di concessione edilizia in sanatoria per mancanza della c.d. doppia conformità secondo i noti principi giurisprudenziali che richiedono che l'opera di cui si chiede la concessione in sanatoria sia conforme sia alle vigenti disposizioni urbanistiche sia al momento della sua realizzazione, situazione che è stata esclusa dai giudici del merito._ __---- -------- Di fatti, questa corte di legittimità con orientamento costante ha affermato che in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (da ultimo Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265 - 01). Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. la corte territoriale si è attenuta al dictum secondo cui ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento, dovendosi escludere la speciale causa di non punibilità in presenza di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01) in un contesto nel quale, osserva il Collegio, l'opera abusiva era un manufatto in muratura di oltre mq. 70. Anche sotto questo profilo la censura non coglie nel segno ed è priva di specificità non coniugandosi con la ratio decidendi. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33642/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con la quale Lizzio Antonino era stata condannato, alla pena di venti giorni di arresto e C 10.000 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 93- 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001, per avere realizzato una nuova costruzione in muratura con copertura in tegole, in mancanza di permesso a costruire e in violazione delle norme antisismiche. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per non avere tenuto conto della documentazione prodotta che avrebbe potuto determinare l'assoluzione dal reato edilizio e carenza di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria volta ad acquisire elementi fondanti l'assoluzione dell'imputato per effetto del c.d. accertamento di conformità ex art. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive di quelle già devolute nei motivi di appello e da quel giudice ampiamente valutati e congruamente disattese ed anche prive della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato edilizio (nessuna censura viene svolta con riguardo alla violazione della normativa antisismica che comunque non potrebbe essere estinta per rilascio di concessione in sanatoria) ed è congruamente argomentata la ragione per la quale non era ravvisabile l'estinzione del reato per effetto di un rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ora accertamento di conformità, ai sensi degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001. Sul punto il ricorso non coglie nel segno ed è anche privo di specificità laddove non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato atto che, sulla base della documentazione prodotta, il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 cit. con riferimento all'opera per la quale era stata avanzata richiesta di concessione edilizia in sanatoria per mancanza della c.d. doppia conformità secondo i noti principi giurisprudenziali che richiedono che l'opera di cui si chiede la concessione in sanatoria sia conforme sia alle vigenti disposizioni urbanistiche sia al momento della sua realizzazione, situazione che è stata esclusa dai giudici del merito._ __---- -------- Di fatti, questa corte di legittimità con orientamento costante ha affermato che in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (da ultimo Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265 - 01). Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. la corte territoriale si è attenuta al dictum secondo cui ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento, dovendosi escludere la speciale causa di non punibilità in presenza di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01) in un contesto nel quale, osserva il Collegio, l'opera abusiva era un manufatto in muratura di oltre mq. 70. Anche sotto questo profilo la censura non coglie nel segno ed è priva di specificità non coniugandosi con la ratio decidendi. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am