Ordinanza — n. 33641/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con la quale Spanò Giuseppe era stato condannato, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma 1 lett. g), 55 comma 5 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33641/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 14/01/1972 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con la quale Spanò Giuseppe era stato condannato, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma 1 lett. g), 55 comma 5 lett.
e) e comma 6 bis d.lgs n. 81/2008 e artt. 18, comma 1 lett. g), 55 comma 5 lett.
c) e comma 6 bis d.lgs n. 81/2008 e artt. 146, comma 1, 159 comma 2 lett.
c) d.lgs n. 81/2008. Accertati in Sestri Levante il 20/10/2016.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza del motivo. Contrariamente all'assunto difensivo la sentenza contiene una congrua e adeguata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La corte territoriale ha assolto compiutamente all'onere motivazionale e sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. ha rilevato che la misura della pena detentiva (determinata in modo corrispondente al minimo edittale) era congrua alla luce dei precedenti penali specifici (ben undici condanne per violazione della norme in materia antinfortunistica) e all'inottemperanza alle prescrizioni dell'organo accertatore, sicchè l'irrogazione di una sanzione pecuniaria non avrebbe sortito alcun effetto deterrente. La motivazione, corretta in diritto, è immune di censure e non può dirsi per nulla carente.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 luglio 2021 Il Con est. Il Presidente Emanela Lai Aldo Aceto