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Ordinanza — n. 33639/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33639/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33639/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luccarelli Fernando Mario ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti dalla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33639/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili alibi denuncia mendace attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
art. 616 c.p
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCARELLI FERNANDO MARIO nato a MASSAFRA il 23/06/1954 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; YftÌ(

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Luccarelli Fernando Mario ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti dalla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n.

74. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. L'applicazione della recidiva è stata, seppur succintamente, argomentata. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata in continuità con quello di primo grado che in presenza dei' c.d. doppia conforme si salda con la presente per divenire un unico complesso argomentativo, ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato tenuto conto dei precedenti penali che, pur risalenti, ha stimato comunque significativi da cui ha tratto il convincimento della maggiore pericolosità. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Celibe, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.

Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali, i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità. Ma non solo, contrariamente all'assunto difensivo non vi è stata alcuna applicazione automatica della recidiva; il tribunale ha osservato che non solo i precedenti penali erano significativi per ritenere una maggiore pericolosità sociale, ma ha anche evidenziato la circostanza che l'imputato era stato coinvolto in sodalizi criminali dediti al compimento di reati fiscali, elementi da cui ha tratto il giudizio di maggiore pericolosità e rispetto al quale il ricorso che non si confronta compiutamente è anche generico.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il co