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Ordinanza — n. 33637/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33637/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33637/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il sig. Antonino Ottinà ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione/revoca dell'ingiunzione a demolire, deducendo il vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva carcerazione giudiziaria indennizzo per carcerazione preventiva procedura di protezione degli adulti mantenimento del figlio maggiorenne diritti del detenuto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTINA' ANTONINO nato a BAGNARA CALABRA il 09/06/1941 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA. _ clato avviso alle p'a—r--tr;) udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il sig. Antonino Ottinà ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione/revoca dell'ingiunzione a demolire, deducendo il vizio di motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consi - i stensore Il Preside