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Ordinanza — n. 33636/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33636/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33636/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Trapani ha dichiarato estinto il reato di cui all'art. 181 d.lvo n. 42 del 2004 (capo A) per intervenuto ripristino dello stato dei luoghi ed ha condannato Gashi Ganimede e Maiorana Francesco Paolo, alla pena di C 500,00 di ammenda ciascuno, in ordine ai reati di cui all'art. 72 in relazione all'art. 65 del d.p.R. n. 380 del 2001 (capo B); art. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), art. 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo D) per avere eseguito lavori edili consistiti nell'edificazione di alcuni muretti sul lastrico solare, in assenza di denuncia delle opere al Genio Civile, di avviso allo sportello unico dell'edilizia e in assenza di prescritta autorizzazione del Genio Civile. In Trapani il 26/07/2017.

Regesto Legislator

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art. 521 cod.proc.pen, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 33636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza del motivo di censura. Nessun mutamente del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. è stato compiuto dal Giudice. Contrariamente all'assunto difensivo il Tribunale di Trapani, preso atto del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione), ha dichiarato, ai sensi del V181 comma 1 quinquies del d.lvo n. 42 del 2004, l'estinzione del reato paesaggistico e, sulla scorta della deposizione testimoniale e della produzione documentale, ha ritenuto per tabulas sussistenti le violazioni antisismiche rispetto alle quali non opera la causa estintiva.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente considerazioni di protezione ambientale difetti di costruzione responsabilità per i danni ambientali inquinamento locale difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod.proc.pen
Avverso tale provvedimento il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con cui ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.
art. 111 Cost
Né può prospettarsi, conseguentemente, alcuna violazione dei principi di matrice convenzionale e costituzionale (art. 111 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GASHI GANIMETE nato a LIPSAN( SERBIA) il 04/09/1980 MAIORANA FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/03/1978 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Trapani ha dichiarato estinto il reato di cui all'art. 181 d.lvo n. 42 del 2004 (capo A) per intervenuto ripristino dello stato dei luoghi ed ha condannato Gashi Ganimede e Maiorana Francesco Paolo, alla pena di C 500,00 di ammenda ciascuno, in ordine ai reati di cui all'art. 72 in relazione all'art. 65 del d.p.R. n. 380 del 2001 (capo B); art. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), art. 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo D) per avere eseguito lavori edili consistiti nell'edificazione di alcuni muretti sul lastrico solare, in assenza di denuncia delle opere al Genio Civile, di avviso allo sportello unico dell'edilizia e in assenza di prescritta autorizzazione del Genio Civile. In Trapani il 26/07/2017.

2. Avverso tale provvedimento il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con cui ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. per avere operato, il Giudice, un mutamento del fatto da cui il denunciato difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Il difensore ha depositato memoria con cui, contestando la ritenuta inammissibilità, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza del motivo di censura. Nessun mutamente del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. è stato compiuto dal Giudice. Contrariamente all'assunto difensivo il Tribunale di Trapani, preso atto del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione), ha dichiarato, ai sensi del V181 comma 1 quinquies del d.lvo n. 42 del 2004, l'estinzione del reato paesaggistico e, sulla scorta della deposizione testimoniale e della produzione documentale, ha ritenuto per tabulas sussistenti le violazioni antisismiche rispetto alle quali non opera la causa estintiva.

Il riferimento alla "sanatoria" contenuto nella sentenza non riguardava, come anche sostiene la difesa, le opere in questione ovvero i muretti sul lastrico solare, sicchp alcuna incidenza può avere ai fini del rispetto del principio della correlazione tra accusa e sentenza. Né può prospettarsi, conseguentemente, alcuna violazione dei principi di matrice convenzionale e costituzionale (art. 111 Cost. e 2 e 6 Cedu) tenuto conto che gli imputati sono stati pienamente in grado di svolgere le difese a fronte di un fatto contestato e rimasto immutato nel corso del processo.

Va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il suo rispetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Va altrettanto ricordato che, per il rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato ricorre quando il secondo si pone, rispetto al primo, in un rapporto di completa eterogeneità.

Nel caso in esame alcun mutamento del fatto è stato operato e gli imputati a fronte di una precisa contestazione, che è rimasta immutata nel corso del giudizio, hanno esercitato pienamente il loro diritto di difesa.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci