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Ordinanza — n. 33635/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33635/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33635/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia con la quale Mele Luigi è stato condannato, alla pena di mesi due e giorni sei di reclusione, sostituita ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 in C 16.500 di multa e C 500 di multa, così complessivamente C 17.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo giugno-agosto 2013. 2. - Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al travisamento della prova testimoniale del teste Mauri anche in relazione al rilievo della rateizzazione del debito contributivo 2) la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi omissione del contribuente riscossione dei contributi rendita di invalidità retroattiva rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
La decisione è, dunque, in linea con il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE LUIGI nato in ETIOPIA il 05/09/1959 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia con la quale Mele Luigi è stato condannato, alla pena di mesi due e giorni sei di reclusione, sostituita ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 in C 16.500 di multa e C 500 di multa, così complessivamente C 17.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo giugno-agosto 2013. 2. - Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

1) il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al travisamento della prova testimoniale del teste Mauri anche in relazione al rilievo della rateizzazione del debito contributivo 2) la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze manifestamente infondate volte a prefigurare una prospettazione alternativa non consentita in questa sede. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781;

Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272). In ogni caso, la sentenza impugnata dà atto che la responsabilità penale era fondata non solo sulla prova documentale ma anche sulla deposizione del teste Mauri. Quanto al mancato rilievo da parte del teste della rateizzazione del debito contributivo, osserva il Collegio che non comporta alcuna carenza argomentativa, come sostiene il ricorrente, e trattandosi di censura manifestamente infondata la corte territoriale non era tenuta a rispondere specificatamente. In ogni caso deve rilevarsi che la rateizzazione del debito è stata valutata ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La corte territoriale ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. in ragione dell'ammontare del debito contributivo pari al doppio della soglia di punibilità (C 20.000,00). Questa Corte di legittimità ha affermato che la causa di non punibilità può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570).

La decisione è, dunque, in linea con il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv 273686 - 01). 4. - Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021 Il Consi ensore Il Presidente Eman ela Ga