Ordinanza — n. 33633/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVapore Emanuele ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza con la quale era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e C 133.333,33 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAPORE EMANUELE nato a TARANTO il 11/07/1969 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vapore Emanuele ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza con la quale era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e C 133.333,33 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. L'applicazione della recidiva è stata, seppur succintamente, argomentata. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.
Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali specifici (cfr. pag. 4), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per ritenere sussistente la recidiva.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. '91)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il consi:b - rib if .tenso re