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Ordinanza — n. 33632/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33632/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33632/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia condannava Nunez Berenit Altagracia, alla pena di C 206,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod.pen. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.

Regesto Legislator

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art. 659 cod.pen, art. 610 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. De Lio Giovanni, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie allegazioni fattuali non credibili asserzione difendibile risposta alla petizione nuove allegazioni di fatto gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 659 cod.pen
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia condannava Nunez Berenit Altagracia, alla pena di C 206,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod.pen.
art. 610 cod.proc.pen
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNEZ BERENIT ALTAGRACIA nato il 01/08/1968 avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAavviso alle pj udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia condannava Nunez Berenit Altagracia, alla pena di C 206,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod.pen.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.

3. L'avv. De Lio Giovanni, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il