Ordinanza — n. 33631/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia con la quale El Ashmawy Mohamed Abou EI Nasr era stato condannato, alle pene di giustizia, in relazione all'art. 10 quater d.lgs n. 74 del 2000, quale legale rappresentante della General Service, perché non versava nel corso del 2014 le somme dovute dalla società per C 172.449,33 utilizzando in compensazione crediti inesistenti. Commesso in Brescia il 18/04/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33631/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, la giurisprudenza di legittimità, superando una isolata pronuncia (n. 380342/2019), ha, con orientamento orami consolidato, affermato che il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020 Cc. (dep. 08/01/2021 ) Rv. 280776 - 01).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASHMAWY MOHAMED ABOU EL NASR nato il 19/01/1966 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ;()i
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia con la quale El Ashmawy Mohamed Abou EI Nasr era stato condannato, alle pene di giustizia, in relazione all'art. 10 quater d.lgs n. 74 del 2000, quale legale rappresentante della General Service, perché non versava nel corso del 2014 le somme dovute dalla società per C 172.449,33 utilizzando in compensazione crediti inesistenti. Commesso in Brescia il 18/04/2014.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'art. 17 divo n. 241 del 1997 per non avere versato le somme dovute per oneri contributivi relativi al lavoratori assunti utilizzando crediti non esistenti, da cui l'insussistenza del fatto.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, la giurisprudenza di legittimità, superando una isolata pronuncia (n. 380342/2019), ha, con orientamento orami consolidato, affermato che il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020 Cc. (dep. 08/01/2021 ) Rv. 280776 - 01).
Si è chiarito che in considerazione dell'ampliamento delle ipotesi di compensazione in ambito tributario previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 - a norma del quale i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive - l'orientamento prevalente di questa Corte, richiamato come tale anche nella sentenza n. 35 del 2018 della Corte costituzionale, ha ritenuto che il reato di indebita compensazione possa configurarsi sia in caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tale giurisprudenza ravvisa la ratio della disposizione in esame nella necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano in realtà nell'omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l'inesistenza del credito. Ed è evidente che, in questa prospettiva, l'indebito risparmio di imposta che la norma incriminatrice tende a colpire non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell'Iva, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta (ex plurimis, Sez. 3 n. 13149 del 03/03/2020, Rv. 279118;
Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Rv. 275833; Sez. 3, n. 8689 del 30/10/2018, Rv. 275015; 4/02/2015, n. 5177; Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015).
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09 graT-» 2021 Il Con I stensore Il Preside