Ordinanza — n. 33474/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORZAN ANDREA nato a BRESCIA il 04/04/1971 avverso la sentenza del 23/03/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 23/03/2017, confermava 'la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 21/11/2016, nei confronti di ZORZAN ANDREA in relazione al reato di cui all'art. 10-ter, DLgs n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile Il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura omissiva propria ed unisussistente, consumandosi all'inutile scadenza del termine (lungo) per il versamento dell'imposta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 33474/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10-ter, DLgs n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile Il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura omissiva propria ed unisussistente, consumandosi all'inutile scadenza del termine (lungo) per il versamento dell'imposta.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORZAN ANDREA nato a BRESCIA il 04/04/1971 avverso la sentenza del 23/03/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 23/03/2017, confermava 'la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 21/11/2016, nei confronti di ZORZAN ANDREA in relazione al reato di cui all'art. 10-ter, DLgs n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile Il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura omissiva propria ed unisussistente, consumandosi all'inutile scadenza del termine (lungo) per il versamento dell'imposta.
Ai fini della sussistenza di reato è richiesto il solo dolo generico che consiste nella consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo, del termine di scadenza e dell'omesso versamento. Non è richiesto il dolo specifico, né un atteggiamento di intima dissociazione dalla condotta omissiva (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 12284 del 22/01/2014, Rv. 259806 - 01, secondo cui nel reato di cui all'art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, ai fini della sussistenza del dolo generico, richiesto per l'integrazione della fattispecie, occorre che il soggetto attivo con "coscienza e volontà" presenti una dichiarazione IVA e ometta il versamento entro il termine stabilito (ovvero entro il 27 dicembre del successivo periodo d'imposta) delle somme in essa indicate a favore dell'Erario, nella consapevolezza che il tributo evaso supera la soglia di punibilità individuata dalla disposizione incriminatrice;
Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263127 - 01, ha ulteriormente precisato che, essendo richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevano i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo). La predilezione operata dall'imputato per il soddisfacimento di altri crediti maggiormente privilegiati costituisce il frutto di una scelta che non esclude il dolo ma, anzi, lo prova. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc uali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ,DEP OSITAT.,,,' i MI CANCELLERIA/ o I