Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jarmouni Zitouni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the non-application of joint criminal intent, but the Court found the grounds too generic and lacking specific factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ruled that it cannot re-evaluate the facts or the judge's assessment of a single criminal design, limiting its role to a review of legal correctness rather than factual re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, lett. e) c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the factual elements underlying the complaint, as the Court cannot re-evaluate the facts or the judge's assessment of a single criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI ZITOUNI nato il 01/11/1992 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 18/07/2019, nei confronti di JARMOUNI ZITOUNI confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73, comma 5, DPR n. 309 del Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con i fatti-reato oggetto di separata condanna. Il motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto ritenuti dalla Corte di appello non idonei a ritenere l'esistenza di un unico disegno criminoso al quale ricondurre anche i reati separatamente giudicati. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO tDEPOS I