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Ordinanza — n. 33468/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33468/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33468/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMER AHMED nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdata=amdise=elielgo~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, la CORTE APPELLO di TORINO ha riformato la sentenza del Tribunale di Torino in data 20/11/2017 nei confronti di SAMER AHMED in relazione ai reati di cui agli artt. l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre SAMER AHMED, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33468/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria patrocinatore d'ufficio imputazione per reati di stupefacenti spese di difesa difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMER AHMED nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdata=amdise=elielgo~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, la CORTE APPELLO di TORINO ha riformato la sentenza del Tribunale di Torino in data 20/11/2017 nei confronti di SAMER AHMED in relazione ai reati di cui agli artt. l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre SAMER AHMED, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO AC TO DEPOSITATA IN CANCELLERIA t i ì9 SEI