Ordinanza — n. 33467/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE RISI GIACOMO nato a PAGANI il 22/11/1984 BUONOCORE VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 24/03/1977 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOeisikgaig~isfigact4-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, del 09/12/2019, riducendo la pena inflitta a DE RISI GIACOMO e BUONOCORE VINCENZO in relazione ai reati di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorrono DE RISI GIACOMO e BUONOCORE VINCENZO, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo entrambi la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità, il BUONOCORE anche 'in relazione al trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE RISI GIACOMO nato a PAGANI il 22/11/1984 BUONOCORE VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 24/03/1977 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOeisikgaig~isfigact4-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, del 09/12/2019, riducendo la pena inflitta a DE RISI GIACOMO e BUONOCORE VINCENZO in relazione ai reati di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorrono DE RISI GIACOMO e BUONOCORE VINCENZO, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo entrambi la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità, il BUONOCORE anche 'in relazione al trattamento sanzionatorio.
I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO .)DEPOSiTATA i IN CANCELLE