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Ordinanza — n. 33466/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33466/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33466/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJA ALBIN nato il 08/01/1994 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 12/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA, in data 17/10/2019, nei confronti di KAJA ALBIN in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 (illecita detenzione di poco meno di 16,5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), commesso il 20/05/2019 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 (illecita detenzione di poco meno di 16,5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), commesso il 20/05/2019 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze pena privativa della libertà abuso di alcol sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJA ALBIN nato il 08/01/1994 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 12/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA, in data 17/10/2019, nei confronti di KAJA ALBIN in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 (illecita detenzione di poco meno di 16,5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), commesso il 20/05/2019 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo è inammissibile. L'imputato è stato condannato alla pena (principale), ridotta per il rito abbreviato, di nove anni di reclusione e 80.000 euro di multa. Nel negare le circostanze attenuanti generiche e nel confermare la pena inflitta in primo grado, la Corte di appello ha prediletto non solo la oggettiva gravità del reato (sotto il profilo dell'elevato grado di purezza del notevole quantitativo di droga) ma anche la attitudine del fatto a dimostrare uno stabile inserimento dell'imputato nella più vasta rete organizzata del narcotraffico ed il fatto che egli tragga da questa attività fonte di sostentamento, e ciò a scapito della dedotta incensuratezza, della giovane età e della ammissione (giudicata tardiva) dei fatti.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO P3EPOSr v IN C