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Ordinanza — n. 33465/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33465/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33465/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO VALENTINA nato a CANALE il 03/02/1953 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 12/10/2018, nei confronti di NEGRO VALENTINA in relazione al reato di cui al DPR n. 380 del 2001 Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delldmpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano). Nel caso di specie la ricorrente non indica affatto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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accuse di abuso esaurimento delle vie di ricorso interne violazione dell'obbligo di mantenimento motivi di rigore pretesa abusiva del locatore inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO VALENTINA nato a CANALE il 03/02/1953 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 12/10/2018, nei confronti di NEGRO VALENTINA in relazione al reato di cui al DPR n. 380 del 2001 Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delldmpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano). Nel caso di specie la ricorrente non indica affatto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 9 SEI OD