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Ordinanza — n. 33463/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33463/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33463/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO MAURO nato a BIELLA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 11/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BIELLA, in data 16/10/2019, nei confronti di.ROSSO MAURO in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione, di 10 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo canapa indiana e 9 involucri contenenti hashish).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione, di 10 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo canapa indiana e 9 involucri contenenti hashish).

Parole chiave

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documenti mancanti produzione tardiva di documenti dichiarazione fiscale tardiva omissione della contabilità inosservanza del termine ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO MAURO nato a BIELLA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 11/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BIELLA, in data 16/10/2019, nei confronti di.ROSSO MAURO in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione, di 10 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo canapa indiana e 9 involucri contenenti hashish).

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta finalità illecita della detenzione. Gli indicatori della illiceità (frazionamento delle sostanze, possesso di danaro contante, condotta tenuta in prossimità del SERD) - afferma - si prestano ad una lettura alternativa. Il motivo è inammissibile Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e peril ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO CETO, DEPOSIITATikl ; IN CAN