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Ordinanza — n. 33462/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33462/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33462/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RAUL nato il 25/12/1998 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 27/04/2015, nei confronti di LO RAUL in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 495 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo del dolo del reato. Il motivo è inammissibile. In sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340).

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33462/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 495 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo del dolo del reato. Il motivo è inammissibile. In sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340).

Parole chiave

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determinazione dell'età abuso di sostanze maggiore età penale domanda d'asilo di rom possesso illecito di stupefacenti godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 495 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RAUL nato il 25/12/1998 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 27/04/2015, nei confronti di LO RAUL in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 495 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo del dolo del reato. Il motivo è inammissibile. In sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340).

Nel caso di specie, lo stesso enunciava in modo generico e perplesso la possibilità che l'età anagrafica fornita dall'imputato fosse frutto di incolpevole errore dando per scontata la notorietà della circostanza che in alcune regioni dell'Africa le nascite non vengono annotate nell'immediatezza. Si tratta di fatto tutt'altro che notorio e che avrebbe dovuto essere dimostrato in specifica correlazione con le personali vicende dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO A ETO )DEPOSITATA IN CANCELL