Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33461/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33461/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33461/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIZZURRO PIETRO nato a PALERMO il 04/10/1999 PIZZURRO DOMENICO nato a PALERMO il 29/01/1994 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PALERMO, in data 02/10/2019, nei confronti di PIZZURRO PIETRO, PIZZURRO DOMENICO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 ma, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena nella misura di due anni, otto mesi di reclusione e 7000 euro di multa, nei confronti di Pizzurro Pietro, e di due anni sei mesi e 5000 euro di multa nei confronti di Pizzurro Domenico.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33461/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 ma, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena nella misura di due anni, otto mesi di reclusione e 7000 euro di multa, nei confronti di Pizzurro Pietro, e di due anni sei mesi e 5000 euro di multa nei confronti di Pizzurro Domenico.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze sanzioni penali pena pecuniaria sospesa alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIZZURRO PIETRO nato a PALERMO il 04/10/1999 PIZZURRO DOMENICO nato a PALERMO il 29/01/1994 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PALERMO, in data 02/10/2019, nei confronti di PIZZURRO PIETRO, PIZZURRO DOMENICO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 ma, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena nella misura di due anni, otto mesi di reclusione e 7000 euro di multa, nei confronti di Pizzurro Pietro, e di due anni sei mesi e 5000 euro di multa nei confronti di Pizzurro Domenico.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: PIZZURRO PIETRO deduce: l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in conseguenza della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio di motivazione illogica e carente. PIZZURRO DOMENICO deduce:l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in conseguenza della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio di motivazione illogica e carente. I ricorsi sono inammissibili. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 T"— Il Consigliere Estensore ?'DEPOSITA':. ALDO ÀCET IN CANCELLERIA FUNlO I