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Ordinanza — n. 33459/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33459/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33459/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDASOLE GENNARO nato a NAPOLI il 25/05/1979 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIU‘riM!kdi~}~±t udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/06/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA, in data 21/01/2019, nei confronti di GUARDASOLE GENNARO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Ricorre GUARDASOLE GENNARO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33459/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto a un difensore motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDASOLE GENNARO nato a NAPOLI il 25/05/1979 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIU‘riM!kdi~}~±t udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/06/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA, in data 21/01/2019, nei confronti di GUARDASOLE GENNARO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Ricorre GUARDASOLE GENNARO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO A ETO DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0 9