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Ordinanza — n. 33457/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33457/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTUGGIA ANIELLO nato a NAPOLI il 27/08/1984 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatftergattco=akt~. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NOLA, del 17/04/2019, riducendo la pena inflitta a PISTUGGIA ANIELLO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre PISTUGGIA ANIELLO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33457/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali traffico di cocaina pena pecuniaria sospesa alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NOLA, del 17/04/2019, riducendo la pena inflitta a PISTUGGIA ANIELLO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTUGGIA ANIELLO nato a NAPOLI il 27/08/1984 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatftergattco=akt~. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NOLA, del 17/04/2019, riducendo la pena inflitta a PISTUGGIA ANIELLO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre PISTUGGIA ANIELLO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO A DEP O SI TA 1IN CANCELL