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Ordinanza — n. 33456/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33456/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARFATI BIANCA nato a ROMA il 15/10/1949 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdakeeetise2diegaatit. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DiRrno La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROMA, del 12/06/2019, riducendo la pena inflitta a ZARFATI BIANCA in relazione ai reati di cui agli artt.11 art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre ZARFATI BIANCA, a mezzo dei difensori, che chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale facoltà di astenersi dal testimoniare ritardo ingiustificato dell'azione penale false dichiarazioni senza giuramento mancata prova di parzialità momento del reato

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DiRrno La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROMA, del 12/06/2019, riducendo la pena inflitta a ZARFATI BIANCA in relazione ai reati di cui agli artt.11 art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARFATI BIANCA nato a ROMA il 15/10/1949 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdakeeetise2diegaatit. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DiRrno La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROMA, del 12/06/2019, riducendo la pena inflitta a ZARFATI BIANCA in relazione ai reati di cui agli artt.11 art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre ZARFATI BIANCA, a mezzo dei difensori, che chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO DEPOSITATA . IN CANCELLERIA I 09 SET 2021