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Ordinanza — n. 33454/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural acts supporting the claim of flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Leoni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leoni argued that the lower court failed to qualify his drug possession as 'minor' under specific legal criteria and erred in assessing his illegal intent. The court rejected this, emphasizing that the appellate judge's evaluation of the drug quantity and commercialization risks was legally sound and that the cassation court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own judgment on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 73 DPR n. 309/1990; Art. 606 c.p.p. lett. e): The cassation court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own judgment on evidence; appeals claiming flawed reasoning must cite specific procedural acts with incontrovertible contradictions to the lower court's logic.

Parole chiave

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drug possession minor cassation inadmissibility flawed reasoning procedural acts requirement judicial review limits traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 DPR n. 309/1990
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 02/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE, in data 20/09/2019, nei confronti di LEONI GIOVANNI in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n.
Art. 606 c.p.p. lett. e)
E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
234099) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
L. 20 febbraio 2006, n. 46
art. 616 c.p
234099) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera
35737 del 24/06/2010; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia
(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONI GIOVANNI nato a VARESE il 07/01/1958 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 02/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE, in data 20/09/2019, nei confronti di LEONI GIOVANNI in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di spaccio, di gr. 1.504,613 di sostanza stupefacente del tipo marijuana). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla ritenuta finalità illecita della detenzione Il motivo è inammissibile In tema di lieve entità del fatto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, deve essere ribadito il principio secondo il quale la circostanza attenuante speciale «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.). Nel caso di specie osta alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità il notevole numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente del tipo marijuana (pari a 3.891,6). Nella motivazione della Corte di appello tale dato si salda con quello della presenza di elementi utili alla commercializzazione della sostanza che rendono il pericolo di maggiore diffusività della sostanza tale da escludere la minima offensività della condotta.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere, quanto alla dedotta lieve entità del fatto, una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. peoc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2021 Il Consigliere Estensore