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Ordinanza — n. 33451/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONORA MARCELLINO nato a SAN PIETRO IN CASALE il 17/04/1964 avverso la sentenza del 15/07/2020 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;RITENUTO IN FATTO E 1.11 sig. Marcellino Bonora ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che l'ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e l'ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda. Il fatto è contestato come commesso il 09/02/2018. 1.1.Con il primo motivo, negando che la situazione di fatto descritta dagli operanti consentisse di qualificare l'occasionale trasporto di oggetti riutilizzabili alla tregua di una attività di smaltimento di rifiuti, deduce l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice e la contraddittorietà e illogicità della motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3.0sserva il Collegio: 3.1.a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Parole chiave

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abuso di materiali rifiuti metallici rifiuti non recuperabili rifiuti elettronici esportazione di rifiuti oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONORA MARCELLINO nato a SAN PIETRO IN CASALE il 17/04/1964 avverso la sentenza del 15/07/2020 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Marcellino Bonora ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che l'ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e l'ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda. Il fatto è contestato come commesso il 09/02/2018. 1.1.Con il primo motivo, negando che la situazione di fatto descritta dagli operanti consentisse di qualificare l'occasionale trasporto di oggetti riutilizzabili alla tregua di una attività di smaltimento di rifiuti, deduce l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice e la contraddittorietà e illogicità della motivazione. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3.0sserva il Collegio: 3.1.a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);

b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale ópporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903);

c) il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.2.ne consegue che:

a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;

b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;

c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento 'impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; 3.3.quando, come nel caso di specie, il ricorrente interloquisce con la Corte di cassazione attingendo direttamente (o facendo riferimento) al contenuto delle prove, delle quali, però, non deduce il travisamento, oppure proponendone una lettura diversa senza contestualmente spiegare perché è manifestamente illogica quella effettuata in senso accusatorio dal Tribunale, oppure ancora prescindendo dalla 'ratio decidendi' (omettendo, cioè, di confrontarsi con il testo della motivazione nella sua interezza e con le ragioni per le quali sono state disattese le deduzioni difensive), il ricorso non è idoneo a costituire il rapporto processuale di impugnazione perché in sede di legittimità non rileva il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato; il vizio di motivazione (e lo stesso malgoverno della fattispecie sostanziale) devono essere apprezzati in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei; quando il ricorrente prescinde dal testo della sentenza e si avventura in considerazioni sulle prove assunte nel corso del giudizio conferisce, di fatto, al ricorso una veste più adeguata ad un'impugnazione nel merito che di legittimità compulsando un non consentito accesso agli atti che rende inammissibile il ricorso; 3.4.dal testo della sentenza impugnata risulta che il ricorrente stava trasportando 30 kg. di materiali di vario tipo (parti meccaniche di veicoli, tubi in metalli rivestiti in plastica, svariati oggetti e materiale ferroso) qualificati dal Tribunale come rifiuti sia in base alla loro natura (si trattava perlopiù di parti di beni), sia in considerazione del loro accatastamento alla rinfusa; 3.5.costituisce principio costantemente affermato da questa Corte di cassazione quello secondo il quale l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 - 02;

Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Rv. 252445 - 01; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002Rv. 221575 - 01); per altro verso, il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità della attività illecita (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959;

Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011); solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua sussistenza (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, secondo cui il carattere non occasionale della condotta può essere desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dal fine di profitto perseguito dall'autore); 3.6.il ragionamento del Tribunale, che ha qualificato le "res" trasportate come rifiuti in base alle loro condizioni fisiche ed ha desunto la non occasionalità del trasporto dalla quantità stessa dei rifiuti e dalla loro eterogeneità, non è manifestamente illogico e sfugge al sindacato di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre