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Ordinanza — n. 33450/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33450/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA LUCIANO nato a GIOIA TAURO il 26/08/1990 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdeligefeedmmaidti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;RITENUTO IN FATTO E 1.11 sig. Luciano La Rosa, articolando un solo motivo, ricorre personalmente per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, rigettando il suo appello, ha confermato la condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 13.334,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come commesso in Lamezia Terme il 05/09/2017. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente. 3.L'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, avendo eliminato dal primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen. l'inciso iniziale:

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero possesso illecito di stupefacenti violazione semplice della LCStr disposizioni speciali per il Lussemburgo cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Luciano La Rosa, articolando un solo motivo, ricorre personalmente per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, rigettando il suo appello, ha confermato la condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 13.334,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.
art. 613 cod. proc. pen
103, ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, avendo eliminato dal primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA LUCIANO nato a GIOIA TAURO il 26/08/1990 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdeligefeedmmaidti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Luciano La Rosa, articolando un solo motivo, ricorre personalmente per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, rigettando il suo appello, ha confermato la condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 13.334,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come commesso in Lamezia Terme il 05/09/2017. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente. 3.L'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, avendo eliminato dal primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen. l'inciso iniziale:

«Salvo che la parte non vi provveda personalmente». 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/01/2021.