Ordinanza — n. 33449/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABIA EL MOSTAFA nato il 23/02/1972 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; , 1.11 sig. Rabia El Mostafa ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della sentenza del 08/04/2019 del Tribunale di Brescia, da lui impugnata, ha rideterminato la pena nella misura di quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto, a fine di cessione, ed effettiva cessione di gr. 104,81 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; acquisto/ ricezione, il giorno dopo, a fine di cessione, ed effettiva cessione, di gr. 172 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatti commessi il 7 e l'8 luglio 2008). 1.1.Con il primo motivo, allegando la carenza del quadro accusatorio (si tratta di "droga parlata"), l'incertezza e comunque la possibile lettura delle prova in senso favorevole alla propria estraneità ai fatti, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. 1.2.Con il secondo motivo, allegando la pessima qualità, in un caso, dello stupefacente consegnato, il mancato accertamento del principio attivo in un altro, e comunque la scarsa organizzazione dell'attività illecita, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990unico motivo deduce l'illogicità della motivazione che ha escluso la natura accidentale (dunque, non volontaria) del gesto. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33449/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rabia El Mostafa ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della sentenza del 08/04/2019 del Tribunale di Brescia, da lui impugnata, ha rideterminato la pena nella misura di quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto, a fine di cessione, ed effettiva cessione di gr. 104,81 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; acquisto/ ricezione, il giorno dopo, a fine di cessione, ed effettiva cessione, di gr. 172 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatti commessi il 7 e l'8 luglio 2008). 1.1.Con il primo motivo, allegando la carenza del quadro accusatorio (si tratta di "droga parlata"), l'incertezza e comunque la possibile lettura delle prova in senso favorevole alla propria estraneità ai fatti, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. 1.2.Con il secondo motivo, allegando la pessima qualità, in un caso, dello stupefacente consegnato, il mancato accertamento del principio attivo in un altro, e comunque la scarsa organizzazione dell'attività illecita, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990unico motivo deduce l'illogicità della motivazione che ha escluso la natura accidentale (dunque, non volontaria) del gesto. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto:
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABIA EL MOSTAFA nato il 23/02/1972 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; ,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. Rabia El Mostafa ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della sentenza del 08/04/2019 del Tribunale di Brescia, da lui impugnata, ha rideterminato la pena nella misura di quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto, a fine di cessione, ed effettiva cessione di gr. 104,81 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; acquisto/ ricezione, il giorno dopo, a fine di cessione, ed effettiva cessione, di gr. 172 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatti commessi il 7 e l'8 luglio 2008). 1.1.Con il primo motivo, allegando la carenza del quadro accusatorio (si tratta di "droga parlata"), l'incertezza e comunque la possibile lettura delle prova in senso favorevole alla propria estraneità ai fatti, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. 1.2.Con il secondo motivo, allegando la pessima qualità, in un caso, dello stupefacente consegnato, il mancato accertamento del principio attivo in un altro, e comunque la scarsa organizzazione dell'attività illecita, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990unico motivo deduce l'illogicità della motivazione che ha escluso la natura accidentale (dunque, non volontaria) del gesto. 2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto:
a) riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
b) non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
c) volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3.0sserva il Collegio: 3.1.a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);
b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903);
c) il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.2.ne consegue che:
a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;3.3.quando, come nel caso di specie, il ricorrente interloquisce con la Corte di cassazione attingendo direttamente (o facendo riferimento) al contenuto delle prove, delle quali, però, non deduce il travisamento, oppure proponendone una lettura diversa senza contestualmente spiegare perché è manifestamente illogica quella effettuata in senso accusatorio dalla Corte territoriale, oppure ancora prescindendo dalla 'ratio decidendi' (omettendo, cioè, di confrontarsi con il testo della motivazione nella sua interezza e con le ragioni per le quali sono state disattese le deduzioni difensive), il ricorso non è idoneo a costituire il rapporto processuale di impugnazione perché in sede di legittimità non rileva il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato; il vizio di motivazione (e lo stesso malgoverno della fattispecie sostanziale) devono essere apprezzati in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei; quando il ricorrente prescinde dal testo della sentenza e si avventura in considerazioni sulle prove assunte nel corso del giudizio conferisce, di fatto, al ricorso una veste più adeguata ad un'impugnazione nel merito che di legittimità compulsando un non consentito accesso agli atti che rende inammissibile il ricorso; 3.4.due considerazioni su tutte:
a) la droga oggetto di contestazione è stata sequestrata (non si tratta, dunque, di droga parlata);
b) i dialoghi intercettati e trascritti in sentenza sono comprensibilissimi e della loro interpretazione non si può far carico la Corte di cassazione, a meno di travisamenti nel caso di specie non dedotti; 3.5.Ia non modesta quantità delle sostanze oggetto di commercio ed il contesto tutt'altro che occasionale (bensì professionale ed organizzato) nel quale le condotte si sono inserite, rendono tutt'altro che lieve il fatto contestato il quale, per come descritto, è privo di quella connotazione di minima offensività che sola giustifica una sì forte attenuazione della risposta sanzionatoria. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila