Ordinanza — n. 33401/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNANO DANIELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/01/1990 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA—d-atcra-TvTgWatte-paFti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod.proc.pen., venne applicata a Mignano Daniele, per il reato di omicidio preterintenzionale, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni cinque di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., per insussistenza del nesso causale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 599-bis cod.proc.pen, articolo 129 cod.proc.pen, art. 599-bis cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33401/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNANO DANIELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/01/1990 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA—d-atcra-TvTgWatte-paFti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod.proc.pen., venne applicata a Mignano Daniele, per il reato di omicidio preterintenzionale, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni cinque di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., per insussistenza del nesso causale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNANO DANIELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/01/1990 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA—d-atcra-TvTgWatte-paFti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod.proc.pen., venne applicata a Mignano Daniele, per il reato di omicidio preterintenzionale, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni cinque di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., per insussistenza del nesso causale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché propositivo di un motivo che è stato rinunciato in appello: nessuna motivazione doveva rendere, pertanto, il giudicante. Va, al riguardo, ribadito che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.proc.pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc.pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia, rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755). - La ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo determinare in Euro 4.000,00.
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , (Irene Scordamaglia) DEPOSiTA N t A CANCELLERIA (Stemno Pall