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Ordinanza — n. 33400/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33400/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33400/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLINI ANTONIO nato a FOSSACESIA il 06/09/1965 avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cure limitatamente alla condanna inflitta a Paolini Antonio per concorso nel reato di violazione di domicilio in danno di Skridailaite Vilija; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della sua responsabilità, segnatamente sotto il profilo del suo contributo alla realizzazione del reato contestato; - che il difensore della parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con memoria in data 18 febbraio 2020, corredata da nota spese, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33400/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLINI ANTONIO nato a FOSSACESIA il 06/09/1965 avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cure limitatamente alla condanna inflitta a Paolini Antonio per concorso nel reato di violazione di domicilio in danno di Skridailaite Vilija; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della sua responsabilità, segnatamente sotto il profilo del suo contributo alla realizzazione del reato contestato; - che il difensore della parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con memoria in data 18 febbraio 2020, corredata da nota spese, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Parole chiave

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partecipazione al reato corresponsabilità della vittima domicilio di una parte contributo di mantenimento risarcimento per atto illecito contributo straordinario di un coniuge

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLINI ANTONIO nato a FOSSACESIA il 06/09/1965 avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cure limitatamente alla condanna inflitta a Paolini Antonio per concorso nel reato di violazione di domicilio in danno di Skridailaite Vilija; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della sua responsabilità, segnatamente sotto il profilo del suo contributo alla realizzazione del reato contestato; - che il difensore della parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con memoria in data 18 febbraio 2020, corredata da nota spese, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta pedissequa riproduzione delle doglianze proposte dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, segnatamente attraverso il rilievo che il coimputato Polsoni fu accompagnato da Paolini presso l'abitazione della donna e che l'ingresso nell'abitazione di quest'ultima avvenne attraverso l'automobile del Paolini (Polsoni salì sul tetto dell'autovettura e così raggiunse la finestra dell'abitazione di Skridailate).

In tale condotta vi è, all'evidenza, un contributo materiale fornito da Paolini alla verificazione dell'evento, alimentato dal dolo, in quanto le modalità concrete dell'ingresso abusivo furono certamente avvertite dall'odierno imputato, rimasto in auto, come agevolative del proposito criminoso del correo. Quanto all'attendibilità della persona offesa, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del vaglio stringente e rigoroso cui le sue dichiarazioni sono state sottoposte, tanto più perché non smentite dalle contraddittorie versioni degli imputati e perché, anzi, indirettamente confermate da questi ultimi (il Paolini non ha negato di aver accompagnato l'amico presso l'abitazione della donna; il Polsoni ha parlato di un colloquio avuto - inverosimilmente - con la donna mentre si trovava sul tetto dell'auto). - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo discolpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00.

Deve disporsi, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Steji Pt1;&)____ '5~OLUAA4.4-1 ,DEP IN OSUTA