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Ordinanza — n. 33399/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33399/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33399/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGLI SABRINA nato a AREZZO il 17/02/1973 avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza dì prime cure, che aveva condannato Barbagli Sabrina per il furto dì una bicicletta, sottratta dal garage di una condomina; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, vizio di motivazione in punto di prova della sua responsabilità e violazione di legge in punto di esatta qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33399/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il fatto che la bicicletta rimase per giorni in possesso dell'imputata rende pienamente ragione della qualificazione giuridica, in termini di furto consumato, operata in sentenza. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 2.000,00.A P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto incidente ciclistico insufficienza di prove onere della prova prove acquisite illegalmente partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
- La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 2.000,00.A P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGLI SABRINA nato a AREZZO il 17/02/1973 avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza dì prime cure, che aveva condannato Barbagli Sabrina per il furto dì una bicicletta, sottratta dal garage di una condomina; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, vizio di motivazione in punto di prova della sua responsabilità e violazione di legge in punto di esatta qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondati sono entrambi i motivi cui esso è affidato. La motivazione rassegnata dal giudice d'appello in punto di prova della responsabilità dell'imputata per il fatto ascrittole si lascia apprezzare, infatti, per organicità, completezza e logicità, sicché del tutto insussistente è il vizio lamentato. Invero, alla circostanza obiettiva, plausibilmente valorizzata da entrambi i decidenti dì merito, del ritrovamento della bicicletta rubata nel suo garage a soli due giorni dalla denuncia di furto, l'imputata oppone critiche generiche, fattuali o eccentriche, perché basate su una alternativa ricostruzione soggettiva dell'occorso e sul richiamo di principi pacifici, ma inconferenti.

Il fatto che la bicicletta rimase per giorni in possesso dell'imputata rende pienamente ragione della qualificazione giuridica, in termini di furto consumato, operata in sentenza. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 2.000,00.A P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stlin Palla Co IN 1 CArs.h :RiA 09 SET 20