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Ordinanza — n. 33398/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33398/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33398/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ELVIS nato a REGGIO EMILIA il 13/10/1990 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; "*. - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Truzzi Elvis per furto aggravato e per indebito utilizzo, in tre occasioni, della carta di credito oggetto di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in punto di alla prova della sua responsabilità in ordine al secondo e al terzo prelievo di contante;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33398/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne viene che tutte le deduzioni devono essere disattese anche in questa sede, tanto più perché dirette a sollecitare una non consentita riedizione del giudizio di merito. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques usurpazione d'identità altri capi d'accusa truffa in materia di credito istruzione penale per appropriazione indebita riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
- La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ELVIS nato a REGGIO EMILIA il 13/10/1990 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; "*.

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Truzzi Elvis per furto aggravato e per indebito utilizzo, in tre occasioni, della carta di credito oggetto di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in punto di alla prova della sua responsabilità in ordine al secondo e al terzo prelievo di contante;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto riproduttivo di doglianze già congruamente disattese dal giudice d'appello con motivazione che si lascia apprezzare, per organicità, completezza e logicità, sicché del tutto insussistente è il vizio lamentato. Invero, i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che l'imputato, certamente autore del furto, fosse stato identificato, attraversò il filmato della telecamera, come autore del primo prelievo, di modo che era del tutto plausibile che egli fosse responsabile anche del secondo e del terzo prelievo, avvenuti a breve distanza di tempo (dopo un'ora il secondo prelievo e comunque in giornata il terzo), non avendo egli, peraltro, smentito di essere stato in possesso della carta di credito, né avendo affermato di averla ceduta a terzi soggetti, ovvero al coautore del furto.

Ne viene che tutte le deduzioni devono essere disattese anche in questa sede, tanto più perché dirette a sollecitare una non consentita riedizione del giudizio di merito. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stefp7 à l , C.: IN df\