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Ordinanza — n. 33397/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33397/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33397/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIOTO GIUSEPPINA nato a CATANIA il 09/09/1974 avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Galioto Giuseppina per furto continuato aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, vizi motivazionali in punto di prova della sua responsabilità e di diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131/bis cod.pen..

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131/bis cod.pen..

Parole chiave

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reato continuato altri capi d'accusa danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia perseguimento penale per truffa azione civile

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
- La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIOTO GIUSEPPINA nato a CATANIA il 09/09/1974 avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Galioto Giuseppina per furto continuato aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, vizi motivazionali in punto di prova della sua responsabilità e di diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131/bis cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile. Il motivo in punto di prova della responsabilità è inammissibile per genericità e perché diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove, in assenza di qualsivoglia effettivo rilievo in ordine alla tenuta logica della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale, che si appalesa sviluppata nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: invero, l'intestazione della fornitura all'imputata, la circostanza che il contatore fosse sotto il suo controllo, il dimezzamento dei consumi per effetto dell'artificio rilevato (pag. 2 della sentenza) e l'assenza di spiegazioni in ordine alle ragioni della riscontrata manomissione del contatore costituiscono, effettivamente, elementi idonei per affermare la sua penale responsabilità.

Il motivo in punto di diniego di applicazione dell'istituto ex art. 131/bis cod.pen. è manifestamente infondato, dello stesso non sussistendo i presupposti in ragione della pena edittale da uno a sei anni, ratione temporis comminata, per il delitto di furto aggravato. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (St:.frio Palla kWAA 4-vsAA,cAnAdt,et,d2+A.L i IN CAP