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Ordinanza — n. 33396/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33396/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33396/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANIERO LUCIANO nato il 05/03/1967 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato laniero Luciano per plurimi furti commessi nello stesso contesto temporale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, art. 133 cod.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33396/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va, comunque, rilevato che le doglianze del ricorrente non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che il successivo ingresso in comunità non rappresenta elemento a cui collegare, in maniera automatica, le attenuanti invocate. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali concorso materiale di reati altri capi d'accusa furto di lieve entità adeguamento della pena reato continuato

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
art. 133 cod.pen
articolo 616 cod.proc.pen
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANIERO LUCIANO nato il 05/03/1967 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato laniero Luciano per plurimi furti commessi nello stesso contesto temporale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché affidato a deduzioni che non solo omettono di confrontarsi, nella loro interezza, con le argomentazioni rassegnate sul punto censurato dalla Corte territoriale, risultando, pertanto, aspecifiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), ma sono, altresì, declinate in spregio dei pacifici approdi della giurisprudenza di questa Corte. Giova, la riguardo, ribadire, che la quantificazione della pena può essere sindacata in questa sede soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Quanto al diniego delle attenuanti di cui all'art.62-bis cod.pen., è d'uopo ripetere - con la Corte territoriale - che le stesse rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi; pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena, ai gravi precedenti penali e alla gravità dei reati per cui è processo (in pochi minuti l'imputato scassinò sei armadietti e si appropriò dei beni in essi custoditi) è sufficiente a motivarne la mancata concessione, posto che è jus receptum che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la 4 cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

Va, comunque, rilevato che le doglianze del ricorrente non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che il successivo ingresso in comunità non rappresenta elemento a cui collegare, in maniera automatica, le attenuanti invocate. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Ste;r4v Palla , hrx4kAmktukAA4