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Ordinanza — n. 33395/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary sentencing comparisons under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the comparison between mitigating and aggravating circumstances is a specific task for the trial judge. The appellant argued for generic mitigating circumstances over recidivism, but the court found the lower court's reasoning logical and based on the defendant's criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine of €3,000.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The discretionary evaluation of comparing mitigating and aggravating circumstances by the trial judge is not subject to cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances recidivism cassation inadmissibility Italian Penal Code judicial reasoning penal fine incidenti della circolazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod.
articolo 616 cod.proc.pen
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare nella misura di Euro 3.000,00; P.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA IVAN nato a CATANIA il 04/03/1991 avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Stella Ivan per il furto aggravato di un ciclomotore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità: tanto è stato, in effetti, affermato dal diritto vivente con l'enunciazione del principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla 'la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Della formulata doglianza va, in ogni caso, stigmatizzata la genericità, non avendo il ricorrente segnalato decisivi elementi a suo favore, salvo appellarsi, in maniera incongruente, al comportamento processuale collaborativo, che non rappresenta elemento di per sé idoneo a invalidare il ragionamento spiegato dalla Corte d'appello, fondato sull'apprezzamento degli altri elementi offerti dagli atti (nella specie, il numero e la gravità dei precedenti penali), i quali hanno certamente una significazione più diretta ed immediata di quelli ipotizzati dal difensore dell'imputato.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare nella misura di Euro 3.000,00; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stef7 1RAAIA LA443LAM.J+411 \I DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0