Ordinanza — n. 33394/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO GIUSEPPE nato a ACIREALE il 06/04/1953 avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, di condanna di Grasso Giuseppe per il reato di cui all'art. 474 cod.pen; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, dolendosi, con un solo motivo, della violazione dell'art. 474 cod.pen. non potendosi dire il fatto commesso realmente offensivo della pubblica fede, oggettivamente considerata, in considerazione dell'apposizione sui prodotti recanti il marchio contraffatto della dicitura: 'falso d'autore'.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod.pen; Ordinanza — n. 33394/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod.pen; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, dolendosi, con un solo motivo, della violazione dell'art. 474 cod.pen. non potendosi dire il fatto commesso realmente offensivo della pubblica fede, oggettivamente considerata, in considerazione dell'apposizione sui prodotti recanti il marchio contraffatto della dicitura: 'falso d'autore'.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO GIUSEPPE nato a ACIREALE il 06/04/1953 avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, di condanna di Grasso Giuseppe per il reato di cui all'art. 474 cod.pen; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, dolendosi, con un solo motivo, della violazione dell'art. 474 cod.pen. non potendosi dire il fatto commesso realmente offensivo della pubblica fede, oggettivamente considerata, in considerazione dell'apposizione sui prodotti recanti il marchio contraffatto della dicitura: 'falso d'autore'.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto - come già rilevato dalla Corte d'appello - l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod.pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria. la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo Stesso venditore della non autenticità del marchio.
Pertanto, la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non è esclusa allorché, come nel caso di specie, il potenziale compratore sia avvertito della falsità del prodotto offerto in vendita, attraverso l'apposizione sulla confezione - che riproduceva i marchi originali - la scritta "falso d'autore" (Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Rv. 253417); si è spiegato, al riguardo, che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non impedisce il venire in essere del delitto di cui all'art. 474 cod.pen., trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Sez. 5, n. 2300 del 21/11/2017 - dep. 19/01/2018, Rv. 272002). - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo quantificare in C 3.000,00.
P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stefl , n kamm kmmIJAAAAAlm (:)EPOSITA