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Ordinanza — n. 33393/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33393/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE ANTONINO nato a CATANIA il 08/02/1984 avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Pavone Antonino per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131/bis cod.pen., che, invece, la Corte avrebbe potuto legittimamente applicare, previa esclusione della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, della quale non ricorrevano i presupposti in fatto.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131/bis cod.pen., che, invece, la Corte avrebbe potuto legittimamente applicare, previa esclusione della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, della quale non ricorrevano i presupposti in fatto.

Parole chiave

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circostanza attenuante aggravamento della pena delitto preterintenzionale impunità reato di poca entità furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
- La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 3.000,00;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVONE ANTONINO nato a CATANIA il 08/02/1984 avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Pavone Antonino per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131/bis cod.pen., che, invece, la Corte avrebbe potuto legittimamente applicare, previa esclusione della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, della quale non ricorrevano i presupposti in fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato. Una imbarcazione tirata a secco sulla spiaggia non integra - come correttamente rilevato dai giudici di merito - una res derelícta, ma, invece, un bene esposto alla pubblica fede, posto che è tale quel bene mobile che sia lasciato affidato al rispetto della collettività in relazione ad apprezzabili esigenze di condotta imposte da particolari situazioni (Sez. 2, n. 417 del 28/02/1967, Rv. 105880): da qui la correttezza della conclusione rassegnata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza dell'aggravante contestata e ritenuta.

Ne viene che, in conseguenza dei limiti edittali del delitto di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 7, cod.pen., l'istituto ex art. 131/bis cod.pen. è stato legittimamente ritenuto inapplicabile: ciò a tacere del fatto che l'impossessamento di un natante non può qualificarsi come fatto di particolare tenuità secondo le massime del comune buon senso. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 3.000,00;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore !DEPOSITATA Il Presidente (Irene Scordamaglia) IN CANCELLERIA (StefRrlo ku