Ordinanza — n. 33392/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di prime cure, che aveva condannato Travagli Dennis per i reati di tentato furto aggravato e di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33392/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. per non essere ravvisabili agli atti elementi idonei a giustificare la pronunciata condanna per i reati contestatigli.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLI DENNIS nato a ASTI il 16/02/1978 avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di prime cure, che aveva condannato Travagli Dennis per i reati di tentato furto aggravato e di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. per non essere ravvisabili agli atti elementi idonei a giustificare la pronunciata condanna per i reati contestatigli.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: ciò comporta che il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il motivo è generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod.proc.pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Lo stesso può definirsi anche aspecifico, ove si intenda per tale quel rilievo censorio che risulti privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stefpn Palla) j(i` DEPOSITATA IN