Cassation court dismisses appeals on prescription and sentencing grounds, ruling procedural limits bar review of waived issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible, dismissing arguments regarding the statute of limitations and sentencing. The court found that the statute of limitations for the aggravated theft charge expired after the appellate judgment, while other claims were rejected as mere factual complaints or barred by the defendants' prior waiver of appeal grounds. Consequently, the applicants were ordered to pay court costs and fines for the futile litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2 e 3 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The statute of limitations for aggravated theft is calculated without balancing aggravating and mitigating circumstances; appeals on sentencing are inadmissible if the penalty is within statutory limits and the defendant has waived appeal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORLANO PIETRO nato a CERIGNOLA il 11/08/1977 CARLUCCI GERARDO nato a CERIGNOLA il 02/10/1968 GIULIANO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 12/10/1976 ROSSIGNUOLO ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 29/09/1964 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti in data 2 novembre 2011, ha deliberato di infliggere nei confronti degli appellanti Giuliano Domenico e Rossignuolo Alessandro (in primo grado riconosciuti colpevoli del delitto di furto pluriaggravato in concorso) - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale; ha, invece, confermato la stessa sentenza, che aveva parimenti condannato Forlano Pietro e Carlucci Gerardo per lo stesso titolo di reato.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i menzionati imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, denunciando quanto segue:
1) Forlano deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza d'appello;
2) Carlucci lamenta, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla prova della sua responsabilità, all'entità del trattamento sanzionatorio e alla prescrizione del reato, in quanto maturata prima della sentenza di appello;
3) Giuliano e Rossignuolo si dolgono della mancanza ovvero della evidente illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. I. Della doglianza con la quale Forlano e di Carlucci eccepiscono l'intervenuta prescrizione del reato loro contestato prima della pronuncia della sentenza di appello, va stigmatizzata la manifesta infondatezza. Infatti, il reato di furto pluriaggravato si prescrive nel termine massimo di anni dodici e mesi sei dall'epoca di commissione del reato (nella specie il 10 aprile 2008), non potendosi riconoscere alcun rilievo al fatto che a Forlano siano state concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti, giacché, ai sensi dell'art. 157, comma 3, cod.pen., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere - che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod.pen. - non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod.pen. in materia di bilanciamento delle circostanze.
Ne viene che per Forlano il delitto contestato si è prescritto 10 ottobre 2020, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello (20/12/2018), mentre per Carlucci lo stesso delitto si prescriverà il 10 aprile 2023, in quanto ritenuta a suo carico la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen.. II. Le deduzioni di Carlucci in ordine alla prova della responsabilità integrano lamentele di mero fatto, come tali non consentite in cassazione. Il ricorrente pretende di rivalutare, in questa sede, la totalità del compendio probatorio, senza evidenziare alcun reale vizio motivazionale e ignorando i dati più significativi del compendio intercettivo, che dimostrano - effettivamente - come Carlucci si sia mosso insieme ai complici da Cerignola per recarsi ad Asti, nel giorno del furto, e come abbia discusso coi complici di pneumatici rubati.
Quanto al trattamento sanzionatorio, trattasi di doglianze che, per un verso, non tengono conto della motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, sono declinate in spregio alla pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia, secondo cui la quantificazione della pena e il bilanciamento delle circostanze possono essere sindacati in Cassazione soltanto allorquando la pena sia stata applicata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica e quando il bilanciamento delle circostanze sia stato effettuato in maniera del tutto arbitraria: situazione che non si registra nel caso al vaglio, dal momento che la pena applicata tiene conto della gravità del reato e dei precedenti penali dell'imputato, mentre il bilanciamento ha considerato i pochi elementi a questi favorevoli, che hanno portato alla concessione delle attenuanti suddette;
III. I rilievi censori di Giuliano e Rossignuolo non possono trovare ingresso nel presente giudizio. Infatti, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.proc.pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc.pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in guanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755).
IV. La ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare per Forlano e Caduco in Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; per Giuliano e Rossignuolo in Euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P. T. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché Forlano e Carlucci ciascuno al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
Giuliano e Rossignuolo ciascuno al pagamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stefpuo Pa ( &vvvn