Cassation court dismisses criminal appeal as generic and unfounded due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeals by Jovanovic and Collalti inadmissible, ruling them to be generic and manifestly unfounded. The appellants challenged their conviction for aggravated theft, citing violations regarding evidence of responsibility, the application of a specific mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, and the severity of the sentence. The court rejected these claims because the lower court's reasoning adequately addressed the defendants' complaints without needing specific critical references to the trial judge's observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals that are palesemente generici and manifestamente infondati are inadmissible, requiring specific critical references to the lower court's reasoning rather than generic complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC SASA nato a CESENA il 08/07/1992 COLLALTI FILIPPO nato a ROMA il 31/07/1978 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato 3ovanovic Sasa e Collalti Filippo per il delitto di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, denunciando, tramite un unico atto d'impugnativo articolato in un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla prova della loro responsabilità, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen. e al trattamento sanzionatorio inflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto palesemente generico e manifestamente infondato. La motivazione per relationem è, infatti, pienamente legittima laddove, come nella specie, le doglianze rispetto alla sentenza di primo grado erano generiche e prive di riferimenti critici alle puntuali osservazioni del giudicante (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255392; conf. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 07/02/2020, Rv. 278611). In ogni caso, il giudice d'appello ha fornito adeguata risposta alle doglianze dell'appellante, rilevando come gli imputati fossero stati visti da testi occasionali nel mentre infrangevano il vetro dell'autovettura e si impossessavano del borsone ivi custodito, fatto, questo, che integra, indiscutibilmente, il delitto consumato, a nulla rilevando che le forze dell'ordine abbiano, subito dopo, recuperato la refurtiva; come la rottura del vetro dell'auto e il valore degli oggetti contenuti nel borsone escludessero la speciale tenuità del danno; come la gravità del reato commesso giustificasse il trattamento sanzionatorío (peraltro, irrogato in misura particolarmente mite) e l'applicazione delle attenuanti con giudizio di mera equivalenza. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo dì colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare per ciascun ricorrente in Euro 3.000,00.
P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13-07-2021 Il Consigliere estensore (Irene Scordamaglia) Il Presidente kNAA.AA (Stefapp Pa<ilaz,„ k\",44,0L.A44.4 d IN DEPOSrTA i CANCELLERIA TA 0 9