Ordinanza — n. 33389/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLOKU KRESHNIK nato il 10/05/1987 avverso la sentenza del 23/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato - all'esito di giudizio abbreviato - la sentenza di prime cure, che aveva condannato Balloku Kreshnik per furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con un solo motivo, violazione degli artt. 625, comma 1, n. 2 cod.pen. e 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione in punto di prova della sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794): macroscopica evidenza, che, per le ragioni già indicate, non emerge dall'ordito argomentativo sottoposto a verifica. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLOKU KRESHNIK nato il 10/05/1987 avverso la sentenza del 23/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato - all'esito di giudizio abbreviato - la sentenza di prime cure, che aveva condannato Balloku Kreshnik per furto aggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con un solo motivo, violazione degli artt. 625, comma 1, n. 2 cod.pen. e 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione in punto di prova della sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La motivazione rassegnata sul punto dalla Corte territoriale si lascia apprezzare, infatti, per organicità, completezza e logicità, sicché del tutto insussistente sono i vizi lamentati. I giudici d'appello hanno, infatti, valorizzato gli accertamenti trasfusi nell'informativa di reato, che davano conto dell'elevata probabilità che imputato si fosse introdotto nell'abitazione della vittima, forzando, con un cacciavite in suo possesso, la porta finestra, e danneggiando la tapparella esterna.
Tanto è più che sufficiente per dedurre l'esistenza dell'aggravante, essendo del tutto congetturali le contrarie obiezioni del ricorrente, peraltro, già prese in considerazione dal giudicante e disattese con motivazione congrua e logica. Va, per completezza, ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in questa sede, deve essere, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794): macroscopica evidenza, che, per le ragioni già indicate, non emerge dall'ordito argomentativo sottoposto a verifica. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (StefaFio ~A k~SAAMAMA.41:1 DEPOSITAT